Art. 26.
(Doveri dei volontari internazionali)

      1. L'attività dei volontari internazionali, impegnati in programmi di cooperazione finanziati ai sensi della presente legge, è sottoposta al controllo e alla vigilanza della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio dell'Agenzia competenti territorialmente, cui compete inoltre l'obbligo di registrare l'inizio e la conclusione della prestazione dei volontari stessi.
      2. Il Ministro degli affari esteri dispone il rimpatrio di un volontario:

          a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali il volontario presta la sua opera in un determinato Paese cessano la loro attività ovvero la riducono in modo tale da non essere più in grado di trarre giovamento dalla prestazione prevista;

          b) quando le condizioni del Paese nel quale il volontariato presta la propria opera mutano in modo tale da impedire la prosecuzione o il regolare svolgimento dell'attività.

      3. Le organizzazioni non governative possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario, disponendone il rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, previa autorizzazione dell'Agenzia.